AUTOTUTELA È la possibilità che ha ogni pubblica amministrazione di correggere un proprio errore senza necessità di una decisione del giudice. LAgenzia
delle entrate provvede alla correzione su richiesta del contribuente
o dufficio. Non è necessario che il contribuente abbia presentato
ricorso alla Commissione
tributaria. Qualsiasi atto di per sé idoneo a ledere gli interessi
del contribuente può essere oggetto di riesame. Competente per
lannullamento dellatto illegittimo è lo stesso ufficio
che ha emanato latto. Nel caso che questo ometta di dar seguito
allannullamento senza giustificato motivo può provvedervi,
in via sostitutiva, la Direzione regionale da cui lufficio dipende.
Lannullamento
può essere effettuato anche se è pendente il giudizio o
se latto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini
per ricorrere e anche se il contribuente ha presentato ricorso e questo
è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità,
irricevibilità ecc.) con sentenza passata in giudicato. Non è
consentito solo in presenza di un giudicato di merito favorevole allUfficio. "Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002 |
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