|
RICORSO
Atto
mediante il quale i contribuenti si oppongono, entro il termine perentorio
di 60 giorni, ai provvedimenti emessi dallamministrazione finanziaria.
Il R. deve essere redatto in carta da bollo e contenere obbligatoriamente
le seguenti indicazioni:
- la Commissione
tributaria a cui ci si rivolge;
- il nome,
il cognome (o la ragione sociale o la denominazione) del ricorrente
(e, quando cè, del suo legale rappresentante);
- la residenza
(o la sede legale o il domicilio eletto);
- il codice
fiscale;
- lufficio
(o lente locale o il concessionario della riscossione) nei cui
confronti è proposto;
- gli estremi
dellatto impugnato (avviso di
accertamento, provvedimento di irrogazione
sanzioni, ecc.);
- loggetto
della domanda (ad es., la richiesta di annullamento dellatto);
- i motivi
di fatto e di diritto idonei a provare la sua fondatezza;
- la sottoscrizione
del ricorrente;
- la sottoscrizione
del difensore, quando è presente, con lindicazione dellincarico
conferito.
Il R. deve
essere proposto direttamente alla controparte (Ufficio dellAgenzia,
Ente locale, Concessionario della riscossione) utilizzando, alternativamente,
una delle seguenti modalità:
- notifica
a mezzo Ufficiale Giudiziario da effettuare osservando le disposizioni
del codice di procedura civile;
- invio
a mezzo servizio postale con plico raccomandato, senza busta, con avviso
di ricevimento;
- consegna
diretta allufficio finanziario (o allEnte locale) che ha
emesso latto contro il quale si ricorre. In tal caso limpiegato
addetto alla ricezione provvede al rilascio di ricevuta.
Lintroduzione
vera e propria del processo tributario
avviene con la costituzione in giudizio.
"Dizionario
Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia
delle Entrate, 30.07.2002
|
|
|