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RICORSO

Atto mediante il quale i contribuenti si oppongono, entro il termine perentorio di 60 giorni, ai provvedimenti emessi dall’amministrazione finanziaria. Il R. deve essere redatto in carta da bollo e contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

  • la Commissione tributaria a cui ci si rivolge;
  • il nome, il cognome (o la ragione sociale o la denominazione) del ricorrente (e, quando c’è, del suo legale rappresentante);
  • la residenza (o la sede legale o il domicilio eletto);
  • il codice fiscale;
  • l’ufficio (o l’ente locale o il concessionario della riscossione) nei cui confronti è proposto;
  • gli estremi dell’atto impugnato (avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione sanzioni, ecc.);
  • l’oggetto della domanda (ad es., la richiesta di annullamento dell’atto);
  • i motivi di fatto e di diritto idonei a provare la sua fondatezza;
  • la sottoscrizione del ricorrente;
  • la sottoscrizione del difensore, quando è presente, con l’indicazione dell’incarico conferito.

Il R. deve essere proposto direttamente alla controparte (Ufficio dell’Agenzia, Ente locale, Concessionario della riscossione) utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità:

  • notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario da effettuare osservando le disposizioni del codice di procedura civile;
  • invio a mezzo servizio postale con plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento;
  • consegna diretta all’ufficio finanziario (o all’Ente locale) che ha emesso l’atto contro il quale si ricorre. In tal caso l’impiegato addetto alla ricezione provvede al rilascio di ricevuta.

L’introduzione vera e propria del processo tributario avviene con la costituzione in giudizio.

"Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002

   
 

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