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DEDUZIONI

Spese che si possono sottrarre dal reddito complessivo, con un beneficio rapportato all’aliquota marginale raggiunta dal contribuente.

Operano pertanto in modo diverso dalle detrazioni, che abbattono l’imposta da pagare. Esempio: nel 2002 con un reddito di 20.658,28 euro, una spesa deducibile di 1.549,37 euro permette un risparmio di 509,74 euro (pari al 32,9%, l’aliquota dello scaglione corrispondente comprensiva dell’addizionale regionale); se il contribuente dichiara 82.633,10 euro (l’aliquota marginale, comprensiva dell’addizionale regionale, è del 45,9%) il risparmio sale a 711,16 euro. Una spesa “detraibile”, al contrario, consente sempre un risparmio del 19%, a prescindere dall’entità del reddito.

Sono tra le spese deducibili dal reddito:

  • le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap;
  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e alcuni volontari;
  • i contributi per la previdenza complementare e i premi e contributi versati alle forme pensionistiche individuali;
  • i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
  • le erogazioni liberali alle istituzioni religiose;
  • gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato;
  • gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
  • gli assegni alimentari stabiliti dal giudice e corrisposti ai familiari indicati nell’art. 433 del codice civile;
  • i contributi a consorzi obbligatori;
  • i contributi per i Paesi in via di sviluppo (v. elenco nel sito www.esteri.it);
  • i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;
  • i canoni, livelli e censi;
  • le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore;
  • le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere alle funzioni elettorali;
  • le somme restituite al sostituto d’imposta, se tassate in precedenza;
  • il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’adozione di minori stranieri, purché certificate dagli enti autorizzati a curare le relative procedure (v. elenco nel sito www.giustizia.it);
  • le somme erogate a titolo di liberalità per il pagamento delle spese difensive di coloro che vengono ammessi al gratuito patrocinio.
"Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002
   
 

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