CARTELLE DI PAGAMENTO (sta per: AVVISI DI PAGAMENTO) Avvisi predisposti dai concessionari della riscossione e notificati al contribuente tramite i loro addetti o spediti per raccomandata, contenenti linvito a pagare entro sessanta giorni le somme iscritte a ruolo. Le C. contengono, tra laltro, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, la descrizione degli addebiti con le relative motivazioni, le istruzioni sulle modalità di pagamento, lindicazione delle modalità per ricorrere. Il contribuente, se ritiene corretta la richiesta, può pagare la cartella presso gli sportelli del concessionario, in banca o agli uffici postali, in caso contrario può chiedere chiarimenti allufficio che è responsabile delladdebito (non, quindi, al concessionario della riscossione, che è un semplice esecutore) anche per via telefonica: per lAgenzia, rivolgendosi al Centro di assistenza telefonica che risponde al n. 848.800.444. Nel caso continui ad essere convinto che laddebito non è fondato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica. "Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002 |
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