HOME

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z |

 

 

LIQUIDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Attività di controllo delle dichiarazioni dei redditi svolta in via automatica dal Sistema Informativo dell’Agenzia delle entrate. Attraverso la L. è possibile:

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi, nonché nel riporto delle eccedenze d’imposta e dei contributi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
  • ridurre le detrazioni, le deduzioni e i crediti esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
  • verificare la congruità e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti nonché delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

Quando dalla liquidazione emerge un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione l’Agenzia provvede ad inviare al contribuente o al sostituto d’imposta un’apposita comunicazione in modo da:

  • evitare il ripetersi di errori nelle successive dichiarazioni;
  • regolarizzare gli aspetti formali;
  • consentire al contribuente o al sostituto d’imposta di comunicare all’Amministrazione finanziaria
    eventuali dati ed elementi non considerati nella fase di liquidazione.

Se, invece, la liquidazione automatica non ha riscontrato alcun errore, al contribuente viene inviata una comunicazione di regolarità, che ha lo scopo di tranquillizzarlo sull’esito dell’esame. La procedura di L. deve concludersi entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo.

"Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002

   
 

Home Glossario | Per migliorare il Glossario