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ACCERTAMENTO

Atto o complesso di atti adottati dall’Agenzia delle entrate, entro precisi termini di decadenza, per determinare l’imponibile e l’imposta del contribuente. Per i principali tributi può essere di vari tipi (analitico, sintetico, induttivo, ecc.) a seconda delle modalità con cui viene effettuato. Per l’A. gli uffici si avvalgono, in via generale, degli elementi risultanti dalla banca dati dell’anagrafe tributaria e delle notizie acquisite direttamente (anche tramite accessi, ispezioni e verifiche presso il contribuente) o indirettamente.

La procedura di A. si conclude, normalmente, con la notifica degli addebiti attraverso un apposito avviso (v.). Di solito l’accertamento è unico e globale e, quindi, non può essere “integrato” con la notifica di ulteriori accertamenti, se non in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Tuttavia gli uffici possono notificare al contribuente un accertamento parziale, sulla base di dati in possesso dell’anagrafe tributaria o di segnalazioni pervenute dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni o risultanti dagli studi di settore. L’accertamento parziale può interessare, ad esempio, redditi di partecipazione in società, redditi di fabbricati, deduzioni, esenzioni ed agevolazioni non spettanti e non esclude la possibilità di successivi controlli di carattere generale, sempre nel rispetto dei termini previsti.

"Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002

   
 

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