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RAVVEDIMENTO

Possibilità di regolarizzare le omissioni o le irregolarità commesse sia nella compilazione e nella presentazione della dichiarazione, sia nel pagamento delle somme dovute. Il R. comporta la riduzione delle sanzioni minime applicabili ed è ammesso entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo o, in mancanza della dichiarazione, entro un anno dalla violazione. Condizione essenziale per usufruire del beneficio è che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc).
Possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta o della differenza dell’imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta:
1. l’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione;
2. l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
3. l’omesso o insufficiente pagamento dell’Iva, anche in acconto, risultante dalla dichiarazione annuale o dalle liquidazioni periodiche.
La prevista sanzione del 30% viene ridotta:

  • ad 1/8, ossia al 3,75% della somma da versare,se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta o dalla data in cui l’infrazione è stata commessa;
  • ad 1/5, ossia al 6% della somma da versare, se il pagamento è effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.

Per regolarizzare solo l’omesso versamento non occorre presentare una dichiarazione integrativa.

"Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002

   
 

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