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DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA
Documento
che consente di rettificare o integrare i dati esposti in una precedente
dichiarazione.
Presupposto
per usufruire di tale possibilità è la valida presentazione
della dichiarazione originaria (è valida anche la dichiarazione
originaria presentata entro novanta giorni dal termine di scadenza).
La
D.I. può essere presentata sia in via telematica (direttamente
o tramite un intermediario),
ovvero tramite un ufficio postale utilizzando un modello conforme a quello
approvato per il periodo dimposta
cui si riferisce la dichiarazione stessa. A seconda del tipo di integrazione
o rettifica e dei tempi entro cui viene effettuata, si distinguono vari
tipi di D.I.:
- da ravvedimento:
è quella che consente la regolarizzazione di errori ed omissioni
mediante il versamento delle maggiori
imposte dovute, degli interessi moratori
calcolati al tasso legale e della
sanzione pecuniaria ridotta. Deve essere presentata, purché non
siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche, entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa allanno nel corso del quale lerrore
o lomissione si è verificato (v. Ravvedimento);
- a favore
del contribuente: può essere
presentata per correggere errori od omissioni che hanno determinato
un maggior debito o un minor credito
dimposta. Anche in questo caso la D. va prodotta entro il
termine di presentazione di quella relativa al periodo dimposta
successivo. Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono
soggette a sanzioni e il maggior credito dimposta risultante dalla
dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione.
- in aumento:
al di là dei termini previsti per il ravvedimento, è sempre
possibile correggere gli errori ed integrare le omissioni nelle dichiarazioni
che comportino un maggior reddito, mediante la presentazione di una
successiva dichiarazione entro il 31 dicembre del quarto anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Sul maggior
reddito è applicabile la sanzione per infedele dichiarazione,
senza alcuna riduzione. Questa dichiarazione può essere presentata
anche quando siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di accertamento.
- di errori
formali: si tratta di una dichiarazione facoltativa, priva di particolari
formalità al limite, nella forma di una semplice comunicazione
- con la quale il contribuente che si avvede di aver commesso errori
ed omissioni che non incidono sul debito di imposta e non influiscono
sullazione di controllo (errori meramente formali)
regolarizza la propria posizione.
"Dizionario
Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle
Entrate, 30.07.2002 |
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