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ICI
(IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI)

Imposta, di pertinenza dei Comuni, che colpisce il possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli.

Sono tenuti al pagamento dell’I., anche se non risiedono nel territorio dello Stato, il proprietario di immobili ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
Per i fabbricati la base imponibile dell’I. è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente, il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:

  • 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
  • 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);
  • 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C/1).

L'imposta si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Comune (normalmente compresa tra il 4 e il 7 per mille). Per l'abitazione principale è riconosciuta una detrazione d'imposta e, spesso, una aliquota differenziata. Le aliquote dell’I. possono essere ottenute rivolgendosi al Comune oppure tramite il sito www.ancicnc.it.

"Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002

   
 

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