SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA E GIUDIZIALE DELLA RISCOSSIONE Dilazione del pagamento chiesta allufficio finanziario (S. amministrativa) o alla commissione tributaria alla quale è stato presentato il ricorso (S. giudiziale). Per la prima è necessario che il contribuente dimostri di subire gravi danni dal dover effettuare il pagamento prima della sentenza della commissione tributaria. Per la seconda occorre il c. d. fumus boni juris (e cioé una apparente illegittimità delladdebito) e il pericolo di danno grave in cui può incorrere il contribuente a seguito del pagamento. Il
contribuente può richiedere la sospensione distintamente sia alla
Commissione che allUfficio. "Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002 |
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