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RISCOSSIONE (SOSPENSIONE)

Agevolazione concessa al contribuente che ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, quando può subire gravi danni dalla necessità di effettuare il pagamento prima della pronuncia della Commissione Tributaria.

Il contribuente che si trova in queste condizioni può produrre istanza di sospensione alla Commissione (sospensione giudiziale), oppure, anche contestualmente, al Centro di Servizio, per le cartelle da questo emesse, se non è stato soppresso. In caso contrario l'istanza va presentata all’ufficio locale dell'Agenzia o, se non ancora operativo, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o all’Ufficio Iva.

Per i ruoli non emessi dal Centro di servizio l'istanza di sospensione va presentata all’ufficio locale dell'Agenzia o, se non ancora operativo, alla Sezione staccata della Direzione Regionale.

L’istanza è in carta libera e, possibilmente, deve recare allegata una copia dell’atto impugnato nonché una copia del ricorso prodotto. V. anche Sospensione amministrativa e giudiziale della riscossione.

"Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002

   
 

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