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PROCESSO TRIBUTARIO

Giudizio, articolato in due gradi, dinanzi alle Commissioni tributarie.

Davanti alla commissione tributaria provinciale competente per territorio si può, in prima istanza, proporre ricorso avverso gli atti emessi dagli uffici delle Entrate o del Territorio ovvero dagli enti locali o dai concessionari dei servizi di riscossione;
davanti alla commissione tributaria regionale si può proporre impugnazione per le decisioni emesse dalle commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella propria circoscrizione. Presso la Commissione tributaria centrale (abolita dalla riforma del 1996) continuano ad essere decisi i giudizi già proposti alla data del 1° aprile 1996, fino ad esaurimento delle liti pendenti.

Con l’instaurazione di un giudizio tributario il contribuente può:

  • chiedere alla commissione tributaria (ma solo in prima istanza) la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato;
  • promuovere, in caso di sentenza definitiva favorevole al contribuente, il “giudizio di ottemperanza” per obbligare gli uffici ad adeguarsi al decisioni emesse dalle commissioni.

Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 2.582,28 euro è indispensabile l’assistenza di un difensore abilitato. Per valore si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni (se si tratta solo di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste). Qualunque sia il loro valore, l’assistenza tecnica non è richiesta per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni a ruolo effettuate a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi da parte dei Centri di Servizio. Il presidente della commissione (o della sezione) o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi dell’assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria.

"Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002

   
 

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