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LAVORO SOMMERSO ("LAVORO NERO")

Prestazione lavorativa svolta in violazione della normativa tributaria e contributiva.

La recente legislazione prevede una serie di incentivi fiscali e previdenziali volti a favorire l’emersione dell’economia sommersa. Essi si concretizzano, previa presentazione di un’apposita dichiarazione, nell’applicazione di un’imposta sostitutiva di Irpef ed Irpeg (10% il primo anno, 15% il secondo, 20% il terzo) sull’incremento dei redditi dichiarati per i tre periodi di imposta successivi alla regolarizzazione, nonché - per le annualità pregresse - con un’apposita proposta di concordato.

Al programma di emersione possono aderire sia i datori di lavoro (imprenditori individuali, società di persone e di capitali, enti commerciali e non, esercenti arti e professioni anche in forma associata) che hanno fatto ricorso al lavoro irregolare, sia gli stessi lavoratori, con esclusione dei titolari di reddito di lavoro autonomo professionale od occasionale e dei familiari del datore di lavoro. Per i lavoratori i benefici consistono nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef (6% primo anno, 8% secondo anno, 10% terzo anno) sui redditi emersi, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile.

"Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002

   
 

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