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ACCERTAMENTO CON ADESIONE (o CONCORDATO)

Procedimento mediante il quale la rettifica della base imponibile dichiarata (o la sua determinazione in caso di omessa dichiarazione) è fatta in contraddittorio tra l’ufficio finanziario e il contribuente. Si concretizza in un atto dell’ufficio sottoscritto, per adesione, anche dal contribuente.

I contribuenti che aderiscono all’A. hanno diversi vantaggi, tra cui:

  • la riduzione a un quarto delle sanzioni;
  • la riduzione delle pene previste per i reati tributari (fino alla metà) e la non applicabilità delle sanzioni accessorie, se l’accertamento con adesione viene perfezionato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado;
  • la chiusura totale della controversia (l’amministrazione non può fare accertamenti sull’imponibile concordato, se non in certi casi tassativamente determinati).

La definizione può avere ad oggetto tutte le principali imposte dirette (Irpef, Irpeg, Irap, imposte sostitutive) ed indirette (Iva, Registro, Ipotecarie e Catastali). La procedura si perfeziona con il versamento delle somme dovute che può avvenire anche in forma rateale. In tal caso sono dovuti gli interessi legali e il contribuente è tenuto a prestare garanzia. V. anche conciliazione giudiziale.

"Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002

   
 

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