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GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Organo collegiale, previsto dallo Statuto del contribuente, istituito presso ogni Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate (e presso le analoghe strutture delle province autonome di Trento e Bolzano), che ha il compito di tutelare il contribuente e difenderne i diritti. È composto da tre membri scelti in ciascuna delle seguenti categorie:

1. magistrati, docenti universitari, notai (in questa categoria viene scelto il Presidente);
2. dirigenti dell’amministrazione finanziaria o alti ufficiali della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni;
3. avvocati, commercialisti, ragionieri, anch’essi a riposo e indicati dai rispettivi ordini professionali.

Il G., anche sulla base di segnalazioni inoltrate dal contribuente, può chiedere chiarimenti agli uffici, i quali devono rispondere entro trenta giorni.
Può inoltre rivolgere raccomandazioni agli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi e richiamarli al rispetto delle norme dello Statuto o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta;
accedere agli uffici stessi per controllare la loro agibilità al pubblico nonché la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza;
attivare l’autotutela;
segnalare norme o comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti.

Il G. presenta una relazione semestrale sull’attività svolta al Ministro dell’Economia e delle Finanze il quale, a sua volta, deve riferire annualmente al Parlamento sul funzionamento dell’organismo e sui provvedimenti adottati a seguito delle sue segnalazioni.

"Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002

   
 

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