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SPESE MEDICHE

Spese sanitarie di qualunque tipo (medico-generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, ecc.) che danno diritto alla detrazione di imposta del 19%, dopo aver tolto la franchigia di euro 129,11.

La franchigia non si applica se la spesa riguarda i mezzi necessari per l’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento dei portatori di handicap o l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione.

Le altre spese mediche sostenute per i disabili, invece, sono interamente deducibili dal reddito (v. Agevolazioni per disabili).

Il contribuente che fa valere le spese sanitarie è tenuto a conservare la relativa documentazione debitamente quietanzata.

"Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002

   
 

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