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ADDIZIONALI ALL’IRPEF

Imposte dovute dalle persone fisiche e determinate mediante applicazione di un’aliquota fissa al reddito assoggettato ad Irpef. Le A. sono destinate alla Regione (addizionale regionale) e al comune di domicilio fiscale (addizionale comunale). Per i lavoratori dipendenti ed i soggetti a loro assimilati il prelievo delle A. è effettuato dal sostituto d'imposta, per gli altri contribuenti è determinato e versato in sede di dichiarazione dei redditi.

Per l'anno 2001, l’aliquota dell’addizionale regionale è stata stabilita nella misura dello 0,9% per tutto il territorio nazionale; per gli anni successivi può essere elevata dalla Regione fino all’1,4%. L’addizionale comunale all’Irpef, invece, è articolata in due aliquote distinte:

  • una, di compartecipazione (fissata con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, da emanarsi entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale comunale si riferisce) ed uguale per tutti i comuni
  • un’altra, variabile da Comune a Comune, in quanto rimessa alla discrezione dell’ente che può istituirla, con proprio provvedimento, entro la percentuale massima dello 0,5%.

Queste addizionali sono valide solo se pubblicate nel sito internet www.finanze.it/dipartimentopolitiche fiscali/fiscalitalocale/index.htm.

"Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002

   
 

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