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SUCCESSIONI E DONAZIONI (IMPOSTA)

Prelievo che colpisce i trasferimenti per causa di morte e a titolo gratuito, soppresso (per quanto riguarda le successioni) da recenti provvedimenti legislativi.

Sui beni immobili o diritti reali immobiliari compresi nell’attivo ereditario continuano a essere dovute le imposte ipotecaria e catastale – rispettivamente nella misura del 2% e dell’1% - applicate alla base imponibile determinata secondo le disposizioni relative all’imposta sulle successioni. La dichiarazione di successione deve essere presentata solo nel caso in cui nell’eredità siano inclusi beni immobili situati nel territorio italiano e diritti immobiliari su questi. Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). A differenza delle successioni, le donazioni sono soggette a trattamenti fiscali diversi a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario. Infatti, non è dovuta alcuna imposta per le donazioni effettuate a favore di:

  • coniuge;
  • discendenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote);
  • altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; fratelli, cugini).

Se la donazione consiste in un immobile, sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%). Se, invece, il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate ed il valore della donazione da lui ricevuta eccede la franchigia di euro 180.759,91 devono essere corrisposte, sul valore che supera la franchigia, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita. È quindi dovuta l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dalle disposizioni concernenti questa imposta. Per le persone con handicap l’importo della citata franchigia è elevato ad euro 516.456,90.

"Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002

   
 

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