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SGRAVIO (A SEGUITO DI DECISIONE DI COMMISSIONE TRIBUTARIA)

Annullamento di una cartella di pagamento da parte dell’ufficio nei casi in cui questa è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria. Deve essere effettuato entro 90 giorni dalla notifica della decisione.

Contestualmente allo sgravio l’ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione. Il rimborso viene riscosso presso il concessionario. Le stesse regole si applicano per la restituzione delle somme versate per tasse e imposte indirette in conseguenza di un avviso di liquidazione (in questo caso, naturalmente, il rimborso verrà disposto dall’ufficio che aveva ricevuto il pagamento indebito). Se lo sgravio non viene disposto tempestivamente dall’ufficio che vi sarebbe tenuto, il contribuente può attivare il c.d. giudizio di ottemperanza.

"Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002

   
 

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