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IMMOBILI INAGIBILI

Fabbricati per i quali è stata accertata, dagli organi comunali o da eventuali altri organi competenti, l’inagibilità per degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) o per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione.

I proprietari possono segnalare all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) la mancanza dei requisiti che determinano l’ordinaria destinazione dell’immobile e, quindi, ottenere la variazione dell’accertamento catastale.

All’immobile verrà attribuita una nuova rendita con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Fino a quando il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito degli I. deve essere tassato secondo i criteri ordinari.

"Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002

   
 

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