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CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Atto che permette di chiudere un contenzioso aperto con il Fisco a seguito di un ricorso.

Si perfeziona con un accordo tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria con il quale vengono fissati gli importi dei tributi e delle altre somme dovute per estinguere la lite. Con la conciliazione, che può essere realizzata solo nelle controversie davanti alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente può ottenere i seguenti benefici:

  • riduzione ad un terzo delle sanzioni;
  • diminuzione fino alla metà delle pene previste per i reati tributari, con la non applicazione delle pene accessorie;
  • compensazione delle spese di giudizio.

La conciliazione può anche riguardare solo alcuni aspetti della controversia; in tal caso, essa prosegue nei modi ordinari limitatamente alle questioni non conciliate. La procedura si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni, dell’intera somma ovvero della prima rata con prestazione di idonea garanzia (fideiussione), se si sceglie il pagamento rateale.

"Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002

   
 

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