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RATEAZIONE DELLE IMPOSTE ISCRITTE A RUOLO (sta per: RISCOSSIONE) Possibilità per il contribuente in situazione di temporanea difficoltà, che ne fa istanza in carta bollata allUfficio competente per territorio, di ottenere una dilazione delle somme indicate nella cartella di pagamento sino a 60 rate (con scadenza ad ogni fine mese) o, in alternativa, sino a 48 rate che decorrono dopo un periodo di sospensione di un anno. Per la concessione della R. è indispensabile che alla data di presentazione dellistanza non siano iniziati gli atti esecutivi; a tal fine lUfficio che concede la rateazione deve acquisire una dichiarazione dal competente Concessionario della riscossione. Per importi superiori a euro 25.822, lUfficio richiede a garanzia la prestazione di una fideiussione bancaria o assicurativa. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi, nella misura del 6% annuo, con un piano di ammortamento a scalare (rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione al tempo della rateazione). In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive il provvedimento di rateazione decade automaticamente e lintero importo residuo viene posto in riscossione immediatamente, senza possibilità di ulteriori dilazioni. "Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002 |
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