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CUMULO GIURIDICO (DELLE SANZIONI)

Applicazione della sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata dal quarto al doppio, quando il contribuente, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta.

Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base va previamente aumentata di un quinto.
Se riguardano periodi d’imposta diversi, la sanzione base va previamente aumentata dalla metà al triplo.

Si distingue dal cumulo “materiale”, semplice sommatoria delle sanzioni applicabili.
Il C. G. (che ovviamente non può superare quello “materiale”) non può essere applicato per gli omessi versamenti.

"Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002

   
 

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