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ATTIVITÀ
AGRICOLE
Ai
fini delle imposte sui redditi sono:
- le attività
dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- lallevamento
di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e
le attività dirette alla produzione di vegetali tramite lutilizzo
di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la
produzione insiste;
- le attività
dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti
agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano
nellesercizio normale dellagricoltura secondo la tecnica
che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno
la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.
"Dizionario
Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle
Entrate, 30.07.2002 |
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