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ATTIVITÀ AGRICOLE

Ai fini delle imposte sui redditi sono:

  • le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
  • l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
  • le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.
"Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002
   
 

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