Per lavoratori dipendenti e pensionati
gli effetti delle nuove disposizioni saranno già percepibili
a partire dalla busta paga e dalla rata di pensione di gennaio.
Gli altri contribuenti potranno verificarli con la dichiarazione
dei redditi che presenteranno nel 2008 per il periodo d'imposta
2007.
I contribuenti che hanno diritto agli
assegni per il nucleo familiare saranno interessati, inoltre,
dalle nuove modalità di assegnazione degli stessi, i cui
importi sono stati rivisti e aumentati. Gli incrementi variano
a seconda della composizione del nucleo familiare e del reddito
e sono strettamente collegati alle nuove regole di determinazione
dell'Irpef. L'obiettivo del legislatore è quello di assicurare
un maggior reddito disponibile alle famiglie numerose e con reddito
basso.
Ma vediamo le caratteristiche fondamentali
che, dal 1° gennaio 2007, contraddistinguono il sistema di
tassazione delle persone fisiche.
Aliquote e scaglioni
di reddito
Le nuove aliquote Irpef sono cinque: la più bassa e quella
più elevata rimangono invariate, essendo confermate al
23 e al 43 per cento; sono state invece modificati gli scaglioni
di reddito e le aliquote intermedie.
Questo è lo schema per il calcolo
dell'Irpef del 2007:
reddito
imponibile |
aliquota |
Irpef
(lorda) |
fino
a 15.000 euro |
23% |
23%
del reddito |
da
15.001 a 28.000 euro |
27% |
3.450
+ 27% sulla parte eccedente 15.000 euro |
da
28.001 a 55.000 euro |
38% |
6.960
+ 38% sulla parte eccedente 28.000 euro |
da
55.001 a 75.000 euro |
41% |
17.220
+ 41% sulla parte eccedente 55.000 euro |
oltre
75.000 euro |
43% |
25.420
+ 43% sulla parte eccedente 75.000 euro |
Poiché sono stati abrogati sia
la "no tax area" che le deduzioni per carichi familiari,
per determinare il reddito imponibile (prima colonna dello schema)
sarà sufficiente sottrarre dal reddito complessivo soltanto
gli oneri deducibili, cioè tutte le somme indicate nell'articolo
10 del Tuir, e la deduzione per l'abitazione principale. Applicando
le nuove aliquote a detto importo, si otterrà l'imposta
lorda.
Si giungerà al prelievo Irpef effettivo (imposta netta)
diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare,
di tutte le detrazioni riconosciute (per familiari, per lavoro,
per spese sostenute, eccetera).
Il percorso
per il calcolo dell'imposta

L'Irpef non è dovuta dai contribuenti
il cui reddito complessivo è composto da redditi di pensione
fino a 7.500 euro (se goduti per l'intero anno), redditi di terreni
per un importo non superiore a 185,92 euro e dalla rendita catastale
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e delle relative pertinenze.
Per valutare il risparmio d'imposta ottenibile
con le nuove aliquote è necessario però quantificare
le detrazioni per i familiari a carico e quelle legate alla tipologia
di reddito prodotto.
Entrambe le riduzioni variano in funzione del reddito complessivo:
all'aumentare di questo si riducono, fino ad annullarsi oltre
un determinato valore.
Tornano le detrazioni
per i familiari a carico con regole ad hoc per i figli degli ex
coniugi
Dagli importi teorici a quelli effettivi: guida al calcolo
Oltre alla rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito,
una rilevante modifica al meccanismo di determinazione dell'Irpef
è rappresentata dalla sostituzione delle precedenti deduzioni
per carichi familiari con detrazioni dall'imposta.
I contribuenti che con il proprio reddito provvedono al mantenimento
del coniuge, dei figli o di altri familiari usufruiranno delle
detrazioni indicate nella tabella
1 (per il coniuge), nella tabella
2 (per i figli) e nella
tabella 3 (per gli altri familiari).
Le detrazioni inserite nel nuovo articolo
12 del Tuir possono essere definite "teoriche" (o detrazioni
di base). Esse, infatti, diminuiscono progressivamente con l'aumentare
del reddito complessivo posseduto nell'anno, fino ad annullarsi
quando detto reddito arriva a 95.000 euro, per le detrazioni dei
figli, a 80.000 euro, per quelle del coniuge e degli altri familiari.
La detrazione base per il coniuge e i
figli di età inferiore a tre anni è stata stabilita
in 800 euro. Essa aumenta:
- di 220 euro per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi
della legge 104/92
- di 100 euro per il figlio di età inferiore a tre anni
- di 200 euro, per tutti i figli, quando sono più di tre.
L'unico caso in cui si dispone di un
importo fisso (pari a 690 euro) è per la detrazione del
coniuge a carico, quando il reddito complessivo del beneficiario
è compreso tra 15.001 e 40.000 euro.
Negli altri casi, per calcolare l'importo effettivamente spettante
occorre utilizzare una delle formule indicate nelle suddette tabelle.
Per il coniuge a carico è stato previsto un leggero incremento
della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro, se il reddito
è compreso tra 29.001 e 35.200 euro.
* * *
Tre esempi di calcolo della detrazione
per il coniuge a carico
1) Contribuente con reddito complessivo di 14.000 euro; la detrazione
effettiva è pari a 697,34 euro, così calcolata:
800 - (110 x 14.000/15.000) = 800 - (110
x 0,9333) = 800 - 102,66 = 697,34
2) Contribuente con reddito complessivo
di 30.000 euro; in questo caso, non occorre effettuare alcun calcolo:
spetta la detrazione fissa di 690 euro alla quale va aggiunto
l'importo ulteriore di 20 euro (previsto per i redditi ricadenti
nella fascia tra 29.201 e 34.700 euro), per un totale di 710 euro.
3) Contribuente con un reddito complessivo
di 50.000 euro; la detrazione effettiva è pari a 517,50
euro, così calcolata:
690 x [(80.000-50.000)/40.000] = 690
x 0,75 = 517,50
* * *
Sono rimasti invariati i presupposti
per poter ritenere una persona fiscalmente a carico e le altre
disposizioni che regolano il riconoscimento del beneficio. Tra
queste, ricordiamo:
il limite massimo di reddito che il familiare
deve possedere per essere considerato a carico, che rimane pari
a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili
l'attribuzione delle detrazioni solo
per i mesi in cui si verificano le condizioni richieste
l'assegnazione dell'intero importo della detrazione per i figli
al genitore che ha a carico anche il coniuge
la possibilità di applicare per il primo figlio, se più
conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico, nel
caso in cui l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli
naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato,
si è successivamente legalmente ed effettivamente separato,
oppure quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato,
si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
Le novità per i figli a carico
Le detrazioni per i figli non si possono più ripartire
liberamente tra i genitori. E' prevista, infatti, la spartizione
al 50 per cento della somma spettante tra i genitori non legalmente
ed effettivamente separati.
In alternativa, e se c'è accordo
tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione
al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa
facoltà consente a quest'ultimo, nel caso di incapienza
del genitore con reddito più basso, il godimento per intero
delle detrazioni.
E' il caso di ricordare che l'incapienza si verifica quando tutte
le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono
superiori all'imposta lorda. In queste situazioni, l'importo eccedente
non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di
altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva
dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni
spettanti andrebbero perdute.
Nuove regole sono state introdotte anche
per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale
ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, è ora disposto per legge
che:
se non c'è accordo tra i genitori,
la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento
è congiunto o condiviso, va ripartita al 50 per cento
quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari,
in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli
di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè
nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero
all'altro genitore.
In quest'ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore
che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare
all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione
fruita.
* * *
Un esempio di calcolo della detrazione
per figli a carico
Coniugi con tre figli a carico maggiori di tre anni e un reddito
complessivo di 30.000 euro il primo e 25.000 euro il secondo.
La detrazione teorica totale è pari a 2.400 euro (800 per
figlio) da ripartire al 50 per cento tra i genitori (1.200 euro).
Con l'ausilio della tabella 2, vediamo a quanto ammontano le detrazioni
effettive.
Per il primo coniuge, sarà pari
a 912 euro, così calcolata:
1.200 x [(125.000 - 30.000)/125.000]
= 1.200 x 0,76 = 912
Per il secondo coniuge, sarà invece
pari a 960 euro, così calcolata:
1.200 x [(125.000 - 25.000)/125.000]
= 1.200 x 0,8 = 960
I coniugi usufruiranno complessivamente
di una detrazione di 1.872 euro (912 + 960).
Se, anziché ripartire la detrazione
al 50 per cento, si decidesse di attribuire la stessa al genitore
con reddito più elevato, si avrebbe:
2.400 x [(125.000 - 30.000)/125.000]
= 2.400 x 0,76 = 1.824
Come si può notare, la detrazione
complessiva diminuisce. Pertanto, la scelta risulterebbe conveniente
solo in caso di incapienza del coniuge con il reddito più
basso.
* * *
Nuova detrazione anche per i badanti
E' stata trasformata in detrazione d'imposta anche la precedente
deduzione per gli addetti all'assistenza personale (badanti) nei
casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, che, come si ricorderà, era stata introdotta
dalla legge finanziaria per il 2005.
Dal 1° gennaio 2007, le spese sostenute per tale scopo saranno
detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento da
calcolare su un importo massimo di 2.100 euro.
La detrazione compete a condizione che il reddito complessivo
non superi 40mila euro ed è ammessa anche quando le spese
sono sostenute per i familiari. Rimangono confermati gli altri
presupposti necessari per la richiesta del beneficio.
La "no tax area" lascia il posto
alle detrazioni. Cancellata anche la clausola di salvaguardia
Il sistema di determinazione dell'Irpef
in vigore fino al 31 dicembre 2006 garantiva la progressività
dell'imposizione attraverso la cosiddetta "no tax area",
cioè mediante una deduzione dal reddito complessivo che
riduceva il reddito imponibile.
Nel nuovo meccanismo di calcolo dell'imposta il compito di assicurare
il principio costituzionale della progressività del prelievo
è stato invece affidato, oltre che alle nuove aliquote
e ai nuovi scaglioni di reddito, ad un sistema di detrazioni d'imposta
stabilite in misura diversa in funzione della tipologia di reddito
posseduto (reddito derivante da lavoro dipendente, pensione, lavoro
autonomo, impresa, e così via).
Le detrazioni
per tipo di reddito
Il nuovo articolo 13 del Tuir elenca tutte le detrazioni spettanti
a seconda del tipo di reddito che confluisce nel reddito complessivo
e indica le modalità di calcolo delle stesse. Le detrazioni
"base" (o teoriche) che si potranno fruire dal periodo
d'imposta 2007 sono quelle indicate nella
tabella 4 (per i lavoratori dipendenti), nella tabella
5 (per i pensionati) e nella tabella
6 (per i possessori di altri redditi).
Come per le detrazioni per i familiari
a carico, anche quelle per tipo di reddito spettano in misura
decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi
a 55mila euro di reddito complessivo.
Per calcolare l'importo effettivamente spettante, è necessario
far riferimento alle formule riportate nelle suddette tabelle.
Le detrazioni per i lavoratori dipendenti
e i pensionati devono essere rapportati al periodo di lavoro o
di pensione nell'anno. Le altre si applicano a prescindere dal
periodo di attività svolta nell'anno.
In presenza di più tipologie di
reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili e il
contribuente può avvalersi di quello più conveniente.
Chi, ad esempio, ha redditi di pensione e di impresa, potrà
ridurre la sua imposta lorda di una sola delle due differenti
detrazioni.
Maggiori agevolazioni sono state previste
in favore dei pensionati di età pari o superiore a 75 anni
e dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato.
Per questi ultimi, quando il reddito complessivo non supera 8.000
euro, è stato individuato un livello minimo di detrazione
(1.380 euro), indipendentemente dalla durata del rapporto.
* * *
Un esempio sul
calcolo della detrazione per lavoro dipendente
Lavoratore dipendente con un reddito complessivo annuo di 21.000
euro. La detrazione effettiva è pari a 1.137,30 euro, così
calcolata:
1.338 x [(55.000 - 21.000)/40.000] =
1.338 x 0,85 = 1.137,30
Un esempio sul
calcolo della detrazione per reddito da pensione
Pensionato di 75 anni con un reddito complessivo annuo di 14.000
euro. La detrazione effettiva è pari a 1.364,01 euro e
si ottiene sommando a 1.297 (ammontare fisso) l'importo derivante
dal seguente calcolo:
486 x [(15.000 - 14.000)/7.250] = 486
x 0,1379 = 67,01
Un esempio sul
calcolo della detrazione per altri redditi
Contribuente con reddito complessivo annuo di 40.000 euro, derivante
da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente.
La detrazione effettiva sarà pari a 329,88 euro, così
calcolata:
1.104 x [(55.000 - 40.000)/50.200] =
1.104 x 0,2988 = 329,88
* * *
Per effetto del nuovo sistema di detrazioni,
l'area di esenzione dall'Irpef (la vecchia "no tax area")
è leggermente più ampia e risulta così determinata:
8.000 euro, per i lavoratori dipendenti
(in precedenza era di 7.500 euro), se il periodo di lavoro coincide
con l'intero anno
7.500 euro (era pari a 7.000 euro), per i pensionati al di sotto
dei 75 anni, se la pensione è riscossa per l'intero anno
7.750 euro, per i pensionati di età pari o superiore a
75 anni, sempre con periodo di pensione coincidente con l'intero
anno
4.800 euro, indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell'anno,
per i contribuenti con altri tipi di reddito (in precedenza era
di 4.500 euro).
I redditi per i quali si può fruire di quest'ultima detrazione
sono i seguenti: