<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Untitled Document cliccando appare la cartina
Cliccando appare la cartina
 
Finanziaria 2007

Irpef: la nuova tassazione del reddito delle persone fisiche

novità
Cambiano aliquote e scaglioni; il percorso per il calcolo dell'imposta

 

La Finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi da 6 a 9) ha introdotto sostanziali modifiche al sistema di determinazione dell'Irpef.
In particolare, sono stati riscritti e rinominati gli articoli 11 (Determinazione dell'imposta), 12 (Detrazioni per carichi di famiglia) e 13 (Altre detrazioni) del Testo unico delle imposte sui redditi.

Le novità si possono così sintetizzare:

  • nuovi scaglioni di reddito e aliquote.
  • trasformazione delle precedenti deduzioni per familiari a carico in detrazioni, variabili in funzione del reddito complessivo
  • sostituzione della "no tax area" con un sistema di detrazioni d'imposta di importo diverso a seconda della tipologia di reddito (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa, eccetera)
  • abolizione della clausola di salvaguardia, cioè della possibilità di utilizzare i sistemi di calcolo precedenti. Solo in un caso, e precisamente per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, si potranno utilizzare, se più favorevoli, aliquote e scaglioni in vigore al 31 dicembre 2006.
    Restano invariate le detrazioni (spese mediche, interessi su mutui, eccetera) e le deduzioni (contributi previdenziali, assegni al coniuge, eccetera) per oneri sostenuti dai contribuenti.

Per lavoratori dipendenti e pensionati gli effetti delle nuove disposizioni saranno già percepibili a partire dalla busta paga e dalla rata di pensione di gennaio. Gli altri contribuenti potranno verificarli con la dichiarazione dei redditi che presenteranno nel 2008 per il periodo d'imposta 2007.

I contribuenti che hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare saranno interessati, inoltre, dalle nuove modalità di assegnazione degli stessi, i cui importi sono stati rivisti e aumentati. Gli incrementi variano a seconda della composizione del nucleo familiare e del reddito e sono strettamente collegati alle nuove regole di determinazione dell'Irpef. L'obiettivo del legislatore è quello di assicurare un maggior reddito disponibile alle famiglie numerose e con reddito basso.

Ma vediamo le caratteristiche fondamentali che, dal 1° gennaio 2007, contraddistinguono il sistema di tassazione delle persone fisiche.

Aliquote e scaglioni di reddito
Le nuove aliquote Irpef sono cinque: la più bassa e quella più elevata rimangono invariate, essendo confermate al 23 e al 43 per cento; sono state invece modificati gli scaglioni di reddito e le aliquote intermedie.


Questo è lo schema per il calcolo dell'Irpef del 2007:

reddito imponibile
aliquota
Irpef (lorda)
fino a 15.000 euro
23%
23% del reddito
da 15.001 a 28.000 euro
27%
3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
da 28.001 a 55.000 euro
38%
6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
da 55.001 a 75.000 euro
41%
17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 euro
43%
25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

Poiché sono stati abrogati sia la "no tax area" che le deduzioni per carichi familiari, per determinare il reddito imponibile (prima colonna dello schema) sarà sufficiente sottrarre dal reddito complessivo soltanto gli oneri deducibili, cioè tutte le somme indicate nell'articolo 10 del Tuir, e la deduzione per l'abitazione principale. Applicando le nuove aliquote a detto importo, si otterrà l'imposta lorda.
Si giungerà al prelievo Irpef effettivo (imposta netta) diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per familiari, per lavoro, per spese sostenute, eccetera).

Il percorso per il calcolo dell'imposta


L'Irpef non è dovuta dai contribuenti il cui reddito complessivo è composto da redditi di pensione fino a 7.500 euro (se goduti per l'intero anno), redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e dalla rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Per valutare il risparmio d'imposta ottenibile con le nuove aliquote è necessario però quantificare le detrazioni per i familiari a carico e quelle legate alla tipologia di reddito prodotto.
Entrambe le riduzioni variano in funzione del reddito complessivo: all'aumentare di questo si riducono, fino ad annullarsi oltre un determinato valore.

Tornano le detrazioni per i familiari a carico con regole ad hoc per i figli degli ex coniugi


Dagli importi teorici a quelli effettivi: guida al calcolo


Oltre alla rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito, una rilevante modifica al meccanismo di determinazione dell'Irpef è rappresentata dalla sostituzione delle precedenti deduzioni per carichi familiari con detrazioni dall'imposta.
I contribuenti che con il proprio reddito provvedono al mantenimento del coniuge, dei figli o di altri familiari usufruiranno delle detrazioni indicate nella tabella 1 (per il coniuge), nella tabella 2 (per i figli) e nella tabella 3 (per gli altri familiari).

Le detrazioni inserite nel nuovo articolo 12 del Tuir possono essere definite "teoriche" (o detrazioni di base). Esse, infatti, diminuiscono progressivamente con l'aumentare del reddito complessivo posseduto nell'anno, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva a 95.000 euro, per le detrazioni dei figli, a 80.000 euro, per quelle del coniuge e degli altri familiari.

La detrazione base per il coniuge e i figli di età inferiore a tre anni è stata stabilita in 800 euro. Essa aumenta:
- di 220 euro per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92
- di 100 euro per il figlio di età inferiore a tre anni
- di 200 euro, per tutti i figli, quando sono più di tre.

L'unico caso in cui si dispone di un importo fisso (pari a 690 euro) è per la detrazione del coniuge a carico, quando il reddito complessivo del beneficiario è compreso tra 15.001 e 40.000 euro.
Negli altri casi, per calcolare l'importo effettivamente spettante occorre utilizzare una delle formule indicate nelle suddette tabelle.
Per il coniuge a carico è stato previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro, se il reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 euro.

* * *

Tre esempi di calcolo della detrazione per il coniuge a carico
1) Contribuente con reddito complessivo di 14.000 euro; la detrazione effettiva è pari a 697,34 euro, così calcolata:

800 - (110 x 14.000/15.000) = 800 - (110 x 0,9333) = 800 - 102,66 = 697,34

2) Contribuente con reddito complessivo di 30.000 euro; in questo caso, non occorre effettuare alcun calcolo: spetta la detrazione fissa di 690 euro alla quale va aggiunto l'importo ulteriore di 20 euro (previsto per i redditi ricadenti nella fascia tra 29.201 e 34.700 euro), per un totale di 710 euro.

3) Contribuente con un reddito complessivo di 50.000 euro; la detrazione effettiva è pari a 517,50 euro, così calcolata:

690 x [(80.000-50.000)/40.000] = 690 x 0,75 = 517,50

* * *

Sono rimasti invariati i presupposti per poter ritenere una persona fiscalmente a carico e le altre disposizioni che regolano il riconoscimento del beneficio. Tra queste, ricordiamo:

il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico, che rimane pari a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili

l'attribuzione delle detrazioni solo per i mesi in cui si verificano le condizioni richieste
l'assegnazione dell'intero importo della detrazione per i figli al genitore che ha a carico anche il coniuge
la possibilità di applicare per il primo figlio, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico, nel caso in cui l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, oppure quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
Le novità per i figli a carico
Le detrazioni per i figli non si possono più ripartire liberamente tra i genitori. E' prevista, infatti, la spartizione al 50 per cento della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest'ultimo, nel caso di incapienza del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.
E' il caso di ricordare che l'incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda. In queste situazioni, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

Nuove regole sono state introdotte anche per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è ora disposto per legge che:

se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50 per cento
quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all'altro genitore.
In quest'ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita.

* * *

Un esempio di calcolo della detrazione per figli a carico
Coniugi con tre figli a carico maggiori di tre anni e un reddito complessivo di 30.000 euro il primo e 25.000 euro il secondo.
La detrazione teorica totale è pari a 2.400 euro (800 per figlio) da ripartire al 50 per cento tra i genitori (1.200 euro). Con l'ausilio della tabella 2, vediamo a quanto ammontano le detrazioni effettive.

Per il primo coniuge, sarà pari a 912 euro, così calcolata:

1.200 x [(125.000 - 30.000)/125.000] = 1.200 x 0,76 = 912

Per il secondo coniuge, sarà invece pari a 960 euro, così calcolata:

1.200 x [(125.000 - 25.000)/125.000] = 1.200 x 0,8 = 960

I coniugi usufruiranno complessivamente di una detrazione di 1.872 euro (912 + 960).

Se, anziché ripartire la detrazione al 50 per cento, si decidesse di attribuire la stessa al genitore con reddito più elevato, si avrebbe:

2.400 x [(125.000 - 30.000)/125.000] = 2.400 x 0,76 = 1.824

Come si può notare, la detrazione complessiva diminuisce. Pertanto, la scelta risulterebbe conveniente solo in caso di incapienza del coniuge con il reddito più basso.

* * *

Nuova detrazione anche per i badanti
E' stata trasformata in detrazione d'imposta anche la precedente deduzione per gli addetti all'assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, che, come si ricorderà, era stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2005.
Dal 1° gennaio 2007, le spese sostenute per tale scopo saranno detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro.
La detrazione compete a condizione che il reddito complessivo non superi 40mila euro ed è ammessa anche quando le spese sono sostenute per i familiari. Rimangono confermati gli altri presupposti necessari per la richiesta del beneficio.

La "no tax area" lascia il posto alle detrazioni. Cancellata anche la clausola di salvaguardia

Il sistema di determinazione dell'Irpef in vigore fino al 31 dicembre 2006 garantiva la progressività dell'imposizione attraverso la cosiddetta "no tax area", cioè mediante una deduzione dal reddito complessivo che riduceva il reddito imponibile.
Nel nuovo meccanismo di calcolo dell'imposta il compito di assicurare il principio costituzionale della progressività del prelievo è stato invece affidato, oltre che alle nuove aliquote e ai nuovi scaglioni di reddito, ad un sistema di detrazioni d'imposta stabilite in misura diversa in funzione della tipologia di reddito posseduto (reddito derivante da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa, e così via).

Le detrazioni per tipo di reddito
Il nuovo articolo 13 del Tuir elenca tutte le detrazioni spettanti a seconda del tipo di reddito che confluisce nel reddito complessivo e indica le modalità di calcolo delle stesse. Le detrazioni "base" (o teoriche) che si potranno fruire dal periodo d'imposta 2007 sono quelle indicate nella tabella 4 (per i lavoratori dipendenti), nella tabella 5 (per i pensionati) e nella tabella 6 (per i possessori di altri redditi).

Come per le detrazioni per i familiari a carico, anche quelle per tipo di reddito spettano in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi a 55mila euro di reddito complessivo.
Per calcolare l'importo effettivamente spettante, è necessario far riferimento alle formule riportate nelle suddette tabelle.

Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati devono essere rapportati al periodo di lavoro o di pensione nell'anno. Le altre si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

In presenza di più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può avvalersi di quello più conveniente. Chi, ad esempio, ha redditi di pensione e di impresa, potrà ridurre la sua imposta lorda di una sola delle due differenti detrazioni.

Maggiori agevolazioni sono state previste in favore dei pensionati di età pari o superiore a 75 anni e dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato. Per questi ultimi, quando il reddito complessivo non supera 8.000 euro, è stato individuato un livello minimo di detrazione (1.380 euro), indipendentemente dalla durata del rapporto.

* * *

Un esempio sul calcolo della detrazione per lavoro dipendente
Lavoratore dipendente con un reddito complessivo annuo di 21.000 euro. La detrazione effettiva è pari a 1.137,30 euro, così calcolata:

1.338 x [(55.000 - 21.000)/40.000] = 1.338 x 0,85 = 1.137,30

Un esempio sul calcolo della detrazione per reddito da pensione
Pensionato di 75 anni con un reddito complessivo annuo di 14.000 euro. La detrazione effettiva è pari a 1.364,01 euro e si ottiene sommando a 1.297 (ammontare fisso) l'importo derivante dal seguente calcolo:

486 x [(15.000 - 14.000)/7.250] = 486 x 0,1379 = 67,01

Un esempio sul calcolo della detrazione per altri redditi
Contribuente con reddito complessivo annuo di 40.000 euro, derivante da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente. La detrazione effettiva sarà pari a 329,88 euro, così calcolata:

1.104 x [(55.000 - 40.000)/50.200] = 1.104 x 0,2988 = 329,88

* * *

Per effetto del nuovo sistema di detrazioni, l'area di esenzione dall'Irpef (la vecchia "no tax area") è leggermente più ampia e risulta così determinata:

8.000 euro, per i lavoratori dipendenti (in precedenza era di 7.500 euro), se il periodo di lavoro coincide con l'intero anno
7.500 euro (era pari a 7.000 euro), per i pensionati al di sotto dei 75 anni, se la pensione è riscossa per l'intero anno
7.750 euro, per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni, sempre con periodo di pensione coincidente con l'intero anno
4.800 euro, indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell'anno, per i contribuenti con altri tipi di reddito (in precedenza era di 4.500 euro).
I redditi per i quali si può fruire di quest'ultima detrazione sono i seguenti:

  1. alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in particolare, quelli indicati dal Tuir all'articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i)
  2. i redditi di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir)
  3. i redditi derivanti da imprese minori (articolo 66 del Tuir)
  4. i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera i)
  5. i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera l).
  6. Ovviamente, l'area esente da Irpef aumenta ulteriormente se ci sono familiari a carico.

Abolizione della clausola di salvaguardia
Come si ricorderà, la clausola di salvaguardia era stata introdotta nel 2003. Prorogata anche per i periodi d'imposta successivi, fino all'anno 2006, essa concedeva ai contribuenti la possibilità di adottare il sistema di tassazione Irpef più conveniente tra quello vigente nel periodo d'imposta interessato e i precedenti.
Non poteva essere applicata, però, con riferimento ai redditi assoggettati a tassazione separata, a quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, nonché alle somme soggette a imposta sostitutiva.

Dal 1° gennaio 2007, la clausola di salvaguardia non è più prevista.
Soltanto in un caso sopravvive una regola analoga. E' stato infatti disposto che, per determinare l'Irpef dovuta sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, è possibile applicare, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.




Fonte: FiscoOggi
Paolo Calderone